In questa sezione potete trovare le ultime novità in campo di ricerca, le prossime conferenze e gli eventi
sulla psicologia e sull'Alzheimer, la demenza, la terza età e la neuropsicologia
Workshop
dedicato a psicologi e medici interessati alla neuropsicologia
delle demenze |
Un interessante
workshop si terrà a Cagliari sabato 24 maggio 2014 presso la
sede dell'Associazione Alzheimer Cagliari, dal titolo
"PSICOLOGIA E DEMENZA: QUANTO ABBIAMO IMPARATO E QUANTO
ANCORA RIMANE DA IMPARARE?" dedicato a psicologi, laureati e
laureandi in psicologia e medici e laureati in medicina
interessati alla neuropsicologia. Il workshop si svolgerà dalle
ore 9 alle ore 19. L'ingresso, a pagamento per i professionisti,
è gratuito dalle ore 17 per chiunque desideri partecipare alla
sessione dedicata alle strategie per convivere e gestire al
domicilio un malato di demenza.Per scaricare la brochure
dell'evento ed avere tutte le notizie sui costi e sulle modalità
di iscrizione cliccate QUI |
Conferenza
gratuita a Trieste sulla gestione della DEPRESSIONE |
Giovedì 12 dicembre
2013 a partire dalle ore 18:00, nell'ambito dell'iniziativa "STARE BENE",
presso il nuovo "multistudio"
- studio di professionisti dediti al benessere della persona di
Via San Maurizio 2 (VI° piano) a Trieste
le Dottoressa Annapaola
Prestia - psicologa, ricercatrice presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Brescia e coordinatrice del centro diurno per
malati di Alzheimer "F. Candussi" di Romans d'Isonzo e
Benedetta Busticchi - farmacista, esperta in fitoterapia e
omeopatia e docente presso la Scuola di Medicina Omeopatica di
Verona terranno un incontro ad ingresso
gratuito per tutta la cittadinanza dal titolo:
"CHE
DEPRESSIONE QUESTA GIORNATA! PICCOLI TRUCCHI E STRATEGIE PER COMBATTERE
LA DEPRESSIONE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI..."
Per qualsiasi
ulteriore chiarimento potete contattare il numero
331-4933554 o inviare una mail alla Dott.ssa Annapaola
Prestia annapaolaprestia@annapaolaprestia.it |
Nuovo
articolo dedicato alla Tombola ed alla Ginnastica mentale sul sito
tombola.it |
E'
appena uscito e potete trovare a questo link: https://www.tombola.it/blog/2013/8/cervello-in-palestra-perch-importante-mantenerlo-in-forma
un articolo scritto a più mani da vari professionisti del settore
dedicato alle strategie per mantenere in forma il nostro cervello. |
Conferenza
gratuita a Monfalcone sulla convivenza con un malato di Alzheimer |
Venerdì 06 maggio a partire dalle ore
17:00, nell'ambito dell'iniziativa "STARE BENE", presso
la sala della biblioteca del comune di Monfalcone (GO) in Via
Ceriani 10, la Dottoressa Annapaola
Prestia - psicologa e ricercatrice presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Brescia terrà un incontro ad ingresso
gratuito per tutta la cittadinanza dal titolo:
"ALZHEIMER:
ISTRUZIONI PER L'USO - PICCOLI TRUCCHI E STRATEGIE DEDICATI A
FAMILIARI E BADANTI PER ARRIVARE A FINE GIORNATA..."
Per qualsiasi
ulteriore chiarimento potete contattare il numero
331-4933554 o inviare una mail alla Dott.ssa Annapaola
Prestia annapaolaprestia@annapaolaprestia.it |
Conferenza
gratuita a Monfalcone sulla gestione dell'ANSIA |
Venerdì 29 aprile a partire dalle ore
17:00, nell'ambito dell'iniziativa "STARE BENE", presso
la sala della biblioteca del comune di Monfalcone (GO) in Via
Ceriani 10, la Dottoressa Annapaola
Prestia - psicologa e ricercatrice presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Brescia terrà un incontro ad ingresso
gratuito per tutta la cittadinanza dal titolo:
"CHE STRESS
GESTIRE L'ANSIA! PICCOLI TRUCCHI E STRATEGIE PER COMBATTERE
L'ANSIA E LO STRESS NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI..."
Per qualsiasi
ulteriore chiarimento potete contattare il numero
331-4933554 o inviare una mail alla Dott.ssa Annapaola
Prestia annapaolaprestia@annapaolaprestia.it |
Conferenza
gratuita a Trieste sulla convivenza con un malato di Alzheimer |
Venerdì 12 novembre
a partire dalle ore 18:00, nell'ambito dell'iniziativa "IL
MESE DELLA PREVENZIONE MENTALE", presso il nuovo "multistudio"
- studio di professionisti dediti al benessere della persona di
Via San Maurizio 2 (VI° piano) a Trieste, la Dottoressa Annapaola
Prestia - psicologa e ricercatrice presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Brescia terrà un incontro ad ingresso
gratuito per tutta la cittadinanza dal titolo:
"ALZHEIMER:
ISTRUZIONI PER L'USO - PICCOLI TRUCCHI E STRATEGIE DEDICATI A
FAMILIARI E BADANTI PER ARRIVARE A FINE GIORNATA..."
Per qualsiasi
ulteriore chiarimento potete contattare il numero
331-4933554 o inviare una mail alla Dott.ssa Annapaola
Prestia annapaolaprestia@annapaolaprestia.it |
Corso
di ginnastica fisica e mentale per pazienti con decadimento
cognitivo a Monfalcone
(GO) |
Inizierà a settembre e durerà per circa 4
mesi il progetto GRATUITO rivolto ai pazienti con deterioramento
cognitivo "Fisica...Mente", pensato, costruito e
realizzato dall'Associazione Alzheimer Isontino con la
partecipazione del Rotary Club. Il progetto prevederà 2 ore di
ginnastica fisica e di riattivazione cognitiva alla settimana per
un totale di 24 incontri distribuiti nell'arco di 3 mesi. Chi
fosse interessato ad iscrivere il proprio familiare o desiderasse
ulteriori informazioni può chiamare il numero 331-4933554.
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Una
conferenza gratuita a Trieste |
Si svolgerà mercoledì 25 giugno alle ore
20:30 presso lo studio di Via Timeus, 12 a Trieste la conferenza sulla
medicina Ayurvedica tenuta dalla dottoressa Bensi, farmacista, in
collaborazione con MAP Italia. Chi fosse interessato a partecipare
può telefonare al numero 331-4933554 per qualsiasi informazione.
Sempre la dottoressa Bensi sarà presente a Trieste presso le farmacie
"La madonna del mare" di Piazza Sant'Antonio e "La
Borsa" di piazza della borsa, durante le giornate di mercoledì
25 e giovedì 26 giugno per effettuare gratuitamente l'analisi del
polso secondo la medicina Ayurvedica. Per qualsiasi informazione non
esitate a telefonare al 331-4933554
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Salute e
qualità della vita degli anziani in Italia: progetto Passi d'Argento |
Il
Ministero della Salute ha incaricato la Regione Umbria di definire un
modello di indagine periodica, da far diventare eventualmente
nazionale in un secondo momento, sulla qualità della vita nelle
persone con più di 65 anni.
Dopo questa età infatti, progressivamente, cresce il rischio di
malattia e di disabilità con perdita dell’autonomia e isolamento
sociale. Inoltre, nel nostro Paese, come nella maggior parte dei Paesi
industrializzati, si rileva un invecchiamento progressivo della
popolazione. Per esempio, le persone con più di 65 anni sono ormai più
del 20% della popolazione totale (erano meno del 18% nel 2001). Per
queste due ragioni, la spesa sanitaria tende a concentrarsi sulle
fasce d’età più avanzate: mediamente si impegna circa il 65% delle
risorse del Servizio sanitario nazionale, più della metà dei
ricoveri ospedalieri e circa il 70% della spesa farmaceutica.
Il progetto ha la durata di due anni (2008-2010).
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Sostegno
epistolare al lutto (Centro Maderna) |
Il lutto è una dimensione dell’esistenza
che, da sempre, ha coinvolto nel profondo l’essere umano, portando
un carico di sofferenze e devastazioni interiori a volte insuperabili.
In Italia solo da poche decine di anni si sono creati strutture e
servizi per il sostegno psicologico alle persone in lutto:
associazioni, enti pubblici, singoli operatori e università si stanno
attivando per offrire, gruppi di auto mutuo – aiuto, assistenza
telefonica, colloqui individuali, percorsi di formazione e
supervisione.
Tra tutti questi servizi, l’Associazione Maria Bianchi ha attivato
dal 1999 la comunicazione epistolare tramite e-mail e lettere postali.
Dopo otto anni di attività,con centinaia di rapporti epistolari
attivati con persone in lutto da tutta Italia e diverse consulenze
presso enti vari, l’Associazione propone il corso di formazione di
primo livello: Corrispondenze. La comunicazione epistolare come
metodologia di sostegno psicologico alle persone in lutto. La proposta
formativa offre la possibilità di apprendere le basi teoriche della
metodologia e di sperimentarsi individualmente con la supervisione
dell’autore. Scopo di questo percorso è formare il primo gruppo
ufficiale di esperti nel sostegno epistolare alle persone in lutto per
attivare, in chi sarà disponibile, un servizio strutturato e
capillare di utilizzo della metodologia unica in Europa e dal 2004
tutelata dalla Siae.
Associazione Maria Bianchi
Viale Libertà 32, Suzzara (MN)
tel./fax: 0376-532304
|
Disagio,
conflitto e cambiamento organizzativo nelle residenze sanitarie
assistenziali (Antonio Censi) |
Partendo da un’analisi delle RSA quali
luoghi di cure a lungo termine per anziani non autosufficienti,
l'autore ne approfondisce le specificità, sottolineando le
complesse dinamiche e interazioni che avvengono tra l’ospite e
il personale di cura. Il documento fornisce infine alcuni
suggerimenti per la trasformazione delle RSA in luoghi capaci di
coniugare il benessere degli operatori con quello dei residenti. |
Lo
strumento Valgraf per la valutazione multidimensionale dell’anziano
nei servizi sanitari e nei servizi sociali |
Il
Valgraf, messo a punto dal reparto Salute mentale del Cnesps,
è uno strumento di valutazione multidimensionale longitudinale
dell’anziano, arricchito con item relativi agli aspetti psicologici
e sociali, a piccoli test cognitivi e a condizioni particolarmente
rilevanti nell’anziano fragile (piaghe da decubito, condizioni dei
piedi, stato di idratazione, dolore, uso di psicofarmaci ecc).
Scarica
l'intero documento
(Epicentro,
n. 203, 2007)
|
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del
27-28 giugno 1997 Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed
ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto
dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale
opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo
psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto
che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative
lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e
l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve
esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità
ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il
destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di
psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel
settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega
metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti
scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative
infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo
psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è
perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale
nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e
fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo
psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali
solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una
documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita
dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso
attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà
di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’
ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della
prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i
soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà
genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in
grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere
tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non
rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto
a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può
derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso
di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile
consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque,
l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la
tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita
allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del
proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del
soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del
soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in
informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti
del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad
un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i
cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto
salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere
perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia
affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. Lo psicologo che
collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si
adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il
più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o
del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione
e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della
specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo
stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a
non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati
alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa,
anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto
salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai
tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al
compenso professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in
tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe
ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che
chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione
professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne
indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi,
informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non
utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che
possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a
regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei
soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di
assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti
dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la
natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e
l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che
possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare
nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave
violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di
natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave
violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che,
in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti
vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale,
ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di
tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto
per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso
di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale
nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare
l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono
fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e
sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che
sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad
indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi
del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre
clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro
della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del
destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche
competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro
collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro
e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il
pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di
pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti
finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità
e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere
ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di
tutela dell’immagine della professione.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la Commissione Deontologia dell’Ordine degli psicologi
l’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con
apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di
raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali
e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare
eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,
anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale
revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989,
n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione,
ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56.
Ordinamento della professione di psicologo - Legge 56/89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Articolo 1. Definizione della professione di psicologo
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale
ambito. Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in
possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un
tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Esercizio dell'attività psicoterapeutica
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una
specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento
della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di
cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza
esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono
tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo 4. Istituzione dell'albo
1. È istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita
dall'articolo 622 del codice penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli psicologi
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è
strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e
di Bolzano, a livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale
dell'ordine
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille
unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in
province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro
contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine
della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse
disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o
provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere cittadino italiano
o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste
trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate
in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c)
essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione; d)
avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero,
dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di
enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da
bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di
iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito
l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione
con la relativa motivazione.
Articolo 9. Iscrizione
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente
articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro
ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,
redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione nell'albo
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa
deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della
deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di
iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di
nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la
relativa indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera
professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a
mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7,
salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto
venga esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito
l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto
dalla lettera a) del comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette
membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di
quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I
componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della
proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte
consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione,
il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b)
conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c)
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza
delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la
tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle
cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede
alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al
Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica
presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a
richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a
livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela
del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire
l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti
disciplinari ai sensi dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per la
riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli
iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta
ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o
quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo
degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è
sottoscritto da entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle
domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono
notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della
Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la
comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima
residenza dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato
all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono
altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su
richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono
esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta
giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per
l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un
comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con
funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine ed in materia elettorale
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali
possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione dei ricorsi
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato
o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui
all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera
di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla
corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il
procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua
nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data
è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal
consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta
raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici
giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale
dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di
inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda
convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla
prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità
personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa
al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il
quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli
elettori.
10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla
segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa
pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in
busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata
dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda
di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare
l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla
e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone
nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per
non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione,
qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia
alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia
votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è
costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la
visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio elettorale
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o
il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori
presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito
da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un
unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con
l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima
dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli
scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al
voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà
di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero
di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio
dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno
riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi
degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio
nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al
procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine -
Cariche
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro
venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per
l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per
età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un
segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine
ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice
presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per
età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il
presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione
più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli
altri casi, il voto del presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale
dell'ordine
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove
accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale
o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di
grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza
nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non
conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità
del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a)
avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non superiore ad un anno; d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal
codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la
morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.
In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza
passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a
due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso
di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di
procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica
competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica
all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un
termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio
dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza
di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al
procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3
avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede
del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza
dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei
consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di
Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica
tre anni.
2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed
un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a)
emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b)
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il
patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed
aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo
sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza
delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente
alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti
pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le
tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle
indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della
sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti
nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri
sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere
contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine
nazionale degli psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge
possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia
conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e
provinciali dell'ordine
1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale
dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla
formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a
norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della
sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33,
comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede
altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due
scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica
amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere
a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro
sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a) ai
professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza
che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università
italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano
internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in
discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un
posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il
cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b)
a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso
istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla
psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che
abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle
disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette
anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di
collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni
pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni
nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a
livello nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale
di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che
ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in
materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i
laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei
suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale
ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti
posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti
presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario
nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,
anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza
con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che
documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma
oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse
dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di
attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente
riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere
esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti
idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione
pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di
specializzazione
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso
di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e
che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che
forma oggetto della professione di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli
psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità,
di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,
documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei
tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,
documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione
psicoterapeutica (2/cost).
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento
del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa
fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia.
Note
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
(2) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255),
modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono
state stabilite le modalità per la presentazione delle domande di
riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz.
Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.
Modifiche alla L.56/89
Legge 14 gennaio 1999, n.4 "Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa
nelle scuole" ha modificato la legge 56/89. Alla luce degli emendamenti
sostitutivi, aggiuntivi e interpretativi, ecco come leggere il nuovo testo
degli articoli 35 e 34.
Riportiamo in corsivo le modifiche.
Articolo 35
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli
psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria
dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino sotto la propria responsabilità,
di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,
documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei
tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,
documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione
psicoterapeutica.
2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento
del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 34
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso
di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e
che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che
forma oggetto della professione di psicologo. 2. È autorizzata l'iscrizione
all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di
Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano
successivamente superato. 3. Le disposizioni del predetto articolo 34
continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame
di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
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